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Invalidità civile

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Invalidità civile


A chi spetta

La persona affetta da una minorazione di tipo fisico, psichico o sensoriale, con una riduzione per­manente della capacità lavorativa – che viene espressa in percentuale – di almeno 1/3 (33%), e il minorenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età possono ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile.

Si considerano invalidi anche gli ultra 65enni che hanno difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età.

L’invalidità civile non riguarda gli invalidi per cause di lavoro, di guerra e di servizio, i ciechi e i sordi, che godono di benefici diversi.

Il riconoscimento dell’invalidità civile non è legato a requisiti contributivi specifici, che sono invece necessari per ottenere la pensione di inabilità da lavoro o l’assegno ordinario di invalidità.

Oltre ai cittadini italiani, se sono regolar­mente residenti in Italia, hanno diritto all’invalidità civile anche:

  • rifugiati;
  • apolidi;
  • cittadini della Repubblica di San Marino;
  • cittadini dei Paesi Ue;
  • stranieri di Paesi extra Ue con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo;
  • stranieri regolarmente soggior­nanti, titolari del permesso di soggiorno di almeno 1 anno.

Invalidità civile: i benefici

In base alla percentuale di invalidità civile riconosciuta o accertata dall’Inps, vengono riconosciuti differenti benefici:

  • prestazioni protesiche e ortopediche;
  • iscrizione nelle liste speciali per il collocamento mirato;
  • esenzione dal ticket;
  • assegno mensile;
  • pensione di inabilità;
  • indennità di accompagnamento;
  • indennità di frequenza;
  • assegno sociale.

Invalidità civile: i benefici economici

Assegno mensile per invalidità civile

L’assegno mensile per invalidità civile spetta a chi ha i seguenti requisiti:

  • età compresa tra i 18 anni e l’età pensionabile aggiornata in base alla speranza di vita, al momento della presentazione della domanda;
  • grado di invalidità non inferiore al 74% (invalidità parziale);
  • reddito entro il limite stabilito annual­mente dalla legge;
  • non svolgere attività lavorativa.

L’assegno mensile per invalidità civile viene pagato per 13 mensilità.

L’assegno mensile è incompatibile con:

  • pensioni dirette di invalidità erogate dall’assicura­zione generale obbligatoria (Ago) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e ogni altra gestione pensionistica obbligatoria per i lavoratori dipen­denti;
  • prestazioni dirette concesse a se­guito di invalidità contratte per cause di lavoro, di guerra e servizio.

L’interessato può scegliere il trattamento più favorevole.

Pensione di inabilità

La pensione di inabilità spetta a chi ha i seguenti requisiti:

  • età compresa tra i 18 anni e l’età pensionabile aggiornata in base alla speranza di vita, al momento della presentazione della domanda;
  • inabilità al lavoro totale e permanente del 100% (invalidità totale);
  • reddito entro il limite stabilito annualmente dalla legge.

La pensione viene pagata per 13 mensilità.

Indennità di accompagnamento

L’indennità di accompagnamento spetta agli invalidi civili totalmente inabili, che non sono in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o di svolgere gli atti quotidiani della vita e che hanno bisogno di assistenza continua.

L’indennità di accompagnamento viene riconosciuta senza considerare né il reddito posseduto dall’invalido né la sua età.

L’indennità di accompagnamento non spetta agli invalidi che:

  • sono ricoverati gratuitamente in istituto;
  • hanno un’indennità per invalidità con­tratta per causa di lavoro, di guerra o di servizio; in questo caso, l’interessato può scegliere il trattamento più favorevole.

L’indennità di accompagnamento viene pagata per 12 mensilità.

Indennità di frequenza: a chi spetta

L’indennità di frequenza è un beneficio economico che viene riconosciuto per il sostegno dell’inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità fino al 18° anno di età, con i seguenti requisiti:

  • difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, oppure perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore, nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz;
  • ricorso (continuo o periodico) a trattamenti ria­bilitativi o terapeutici, oppure frequenza di scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, oppure centri di formazione/addestramento profes­sionale;
  • reddito (personale del bambino) entro il limite stabilito annualmente dalla legge.

Si ha diritto all’indennità di frequenza durante l’ef­fettiva durata del trattamento o del corso e fino al mese successivo a quello di cessazione della frequenza (fino a un massimo di 12 mesi).

Assegno sociale

Per gli invalidi civili che raggiungono l’età pensionabile, aggiornata in base all’aspettativa di vita, la pensione di inabilità e l’assegno mensile vengono sostituiti dall’assegno sociale.

Collocamento mirato per disabili (legge 68/99): che cos’è e a chi spetta

Per gli invalidi civili con una percentuale di invalidità superiore al 45%, per i ciechi civili e i sordi, è previsto il collocamento mirato che ha l’obiettivo di assegnare ai disabili impieghi compatibili con le proprie necessità di salute e le proprie capacità lavorative.

L’accertamento delle condizioni di disabilità per accedere al collocamento mirato, può essere effettuato insieme a quello dell’invalidità civile, cecità o sordità, oppure – in un secondo momento – se si è già in possesso del verbale di riconoscimento dell’invalidità civile, senza bisogno del certificato medico.

Come chiedere l’invalidità civile

Prima di inviare la domanda di invalidità civile occorre essere in possesso del certificato compilato on line da un medico abilitato.

Una volta in possesso del certificato, per presentare la domanda di invalidità civile è possibile rivolgersi presso la Nostra sede.

Successivamente, l’interessato riceverà indicazioni per sottoporsi alla visita che, per i malati oncologici, viene effettuata entro 15 giorni dall’invio della domanda.

Alla fine dell’iter sanitario, l’Inps invia al richiedente il ver­bale relativo all’esito degli accertamenti.


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